A seguito della proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre 2021, sono state prorogate diverse misure emergenziali e, tra queste, anche la validità della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio in caso di contagio da Covid-19.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2021, i datori di lavoro dovranno assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori più esposti a rischio di contagio a causa dell’età o della condizione di salute precarie in quanto affetti da:

  • immunodepressione
  • da patologia COVID-19
  • da esiti di patologie oncologiche
  • dallo svolgimento di terapie salvavita,
  • e comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

In pratica, l’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale consiste in una visita medica sui lavoratori che si trovano nelle sopracitate condizioni di fragilità.

Ricordiamo che l’INAIL, con la circolare n. 44 dell’11 dicembre 2020 ha fornito indicazioni proprio con riferimento ai lavoratori fragili, precisando che il concetto di fragilità va individuato “in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico“.

Una volta valutata la condizione di fragilità, il medico formulerà il giudizio di idoneità avendo cura, prioritariamente, di suggerire al datore di lavoro l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 e riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano l’adozione delle predette misure.

Ricordiamo che l’inidoneità alla mansione non giustifica in ogni caso il recesso dal rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro.

Categorie: news