Approvato il 16 marzo il Decreto Legge n°. 18 “Cura Italia” che contiene le misure economiche per rispondere all’emergenza sanitaria del Coronavirus e stabilisce misure a tutela dei lavoratori che vivono una disabilità o che assistono disabili.
È previsto un incremento dei giorni di permesso retribuiti. In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese.
Nello specifico, è l’articolo 24 del Decreto Legge n. 18 a stabilire che:
“Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. 2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.”
I 12 giorni di permessi legge 104 in più sono da considerarsi cumulativi per il mese di marzo ed aprile.
Ricordiamo che a usufruirne possono essere sia i lavoratori disabili sia i caregiver che assistono familiari con handicap grave ai sensi della Legge 104 art 3 c. 3.
Nel caso dei genitori di minori disabili, non esistendo la figura del referente unico, alternativamente, entrambi ne possono godere senza superare il limite massimo stabilito per mese, ovvero 15 giorni.
Sempre nel capitolo del lavoro è previsto il congedo parentale straordinario di 15 giorni per i figli fino a 12 retribuito al 50%, senza retribuzione per i figli da 12 a 16 anni, senza limiti d’età in caso di figli disabili. In alternativa si potrà scegliere un voucher babysitting da 600 euro per tutti. Confermato l’ulteriore intervento sui licenziamenti, che verranno congelati: misura che riguarda le procedure dal 23 febbraio in avanti, da quando cioè è scoppiata l’emergenza sanitaria. Per i lavoratori in quarantena, si conferma il computo del periodo di astensione dal lavoro come malattia.
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