Dal 20 luglio 2020 agli invalidi civili totali (art. 12, legge 118/71), ai sordi (legge 381/70), ai ciechi civili assoluti (legge 382/70) e agli inabili al lavoro (legge 222/84) titolari di pensione o di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.
Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a partire dall’età di 18 anni, quindi non più solo ai soggetti con più di 60 anni.
Per i soli inabili al lavoro è prevista la presentazione della domanda ai fini dell’erogazione del beneficio. Ai titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020 può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, se espressamente richiesto.
La circolare INPS 23 settembre 2020, n. 107 fornisce tutte le indicazioni e i chiarimenti sul diritto alla maggiorazione.
Riportiamo, qui di seguito, l’articolo a firma Paolo Ballanti pubblicato su LeggiOggi.it il 30 settembre 2020:
Aumento pensioni di invalidità 2020: limiti di reddito, età e percentuale di invalidità ammessa
Incrementi estesi ai 18enni, percentuale di invalidità 100%: ecco come avere l’aumento sulle pensioni di invalidità percepite
Esteso a chi ha compiuto diciotto anni l’incremento al milione previsto per le pensioni di invalidità. Questo l’effetto dell’articolo 15 del Decreto Agosto (Decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020) con cui il legislatore ha recepito la sentenza della Corte costituzionale del 23 giugno scorso che ha dichiarato illegittima la normativa nella parte in cui riservava la maggiorazione a coloro che avevano un’età pari o superiore a sessanta anni.
Una modifica, quella del D.l. n. 104, che ha effetti nei confronti di invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi, beneficiari della pensione di inabilità nonché di coloro che percepiscono il trattamento pensionistico di cui alla Legge n. 222 del 1984.
Per chiarire i risvolti operativi delle modifiche introdotte dal “Decreto Agosto”, l’INPS è intervenuta con la Circolare n. 107 del 23 settembre scorso. Analizziamo la questione nel dettaglio.
La norma sull’incremento al milione
L’articolo 38 della Legge n. 448/2001 ha previsto dal 1º gennaio 2002, al ricorrere di requisiti di età e reddito, un incremento dei trattamenti pensionistici in favore di:
Titolari di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa;
Titolari di assegno sociale;
Titolari di pensione sociale;
Sordomuti, invalidi civili e ciechi civili titolari di pensione.
L’aumento ha lo scopo di garantire un reddito mensile pari a 516,46 euro mensili, pari ad un milione di lire, per tredici mensilità. Naturalmente restano esclusi dalla misura coloro che già percepiscono un assegno pensionistico superiore al limite citato.
In particolare il comma 4 dell’articolo 38 ha esteso la maggiorazione (in presenza dei requisiti reddituali) anche ai soggetti di età pari o superiore a sessant’anni che siano invalidi civili totali, sordomuti, ciechi civili assoluti, oltre ai titolari di pensione di inabilità di cui alla Legge n. 222 del 1984.
La sentenza della Cassazione che ha dato il via agli aumenti invalidità 2020
Il 23 giugno scorso la Corte costituzionale con sentenza n. 152 dichiarava contrario alla Costituzione l’articolo 38 comma 4 della Legge n. 448/2001 nella parte in cui riconosceva l’aumento della pensione di invalidità ai soli soggetti di età pari o superiore a sessanta anni.
Secondo il giudice costituzionale il requisito anagrafico era irragionevole, posto che anche il soggetto maggiorenne di età inferiore ai sessant’anni meritava la stessa tutela.
Aumento pensioni invalidità 2020: il Decreto Agosto
In attuazione della sentenza della Corte Costituzionale, il “Decreto Agosto” (art. 15 del D.l. n. 104 del 14 agosto 2020) ha sostituto al comma 4 dell’articolo 38 le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” con “di età superiore a diciotto anni”.
Di conseguenza, l’adeguamento dei trattamenti pensionistici (cosiddetto “incremento al milione”) viene riconosciuto a:
Invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi, titolari di pensione di inabilità;
Titolari di pensione di inabilità di cui alla Legge n. 222 del 12 giugno 1984.
Aumento pensione di invalidità: percentuale di invalidità ammessa
Di conseguenza significa che non sono inclusi nell’aumento delle pensioni gli invalidi parziali. La percentuale di invalidità ammessa per ottenere l’incremento è il 100%: gli invalidi totali o che siano inabili al lavoro.
Non sono invece ammesse ai fini degli aumenti, invalidità inferiori, ad esempio dell’80 per cento, del 70 per cento etc.
Pensione di inabilità
La Circolare INPS n. 107 chiarisce che, a seguito delle modifiche introdotte dal “Decreto Agosto”, dal 20 luglio 2020 viene riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica, tale da garantire un reddito complessivo 2020 pari a 651,51 euro per tredici mensilità, ai soggetti che abbiano compiuto diciotto anni di età e siano invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi. In questo caso non occorre presentare alcuna domanda di aumento. Sarà tutto svolto d’ufficio da Inps, in via automatica.
In applicazione dell’articolo 38 della Legge n. 448/2001 la maggiorazione spetta al ricorrere dei seguenti requisiti reddituali (validi per il 2020):
Redditi propri non superiori a 8.469,63 euro per il soggetto non coniugato;
Per i soggetti non legalmente ed effettivamente separati il reddito del beneficiario e del coniuge non deve eccedere euro 14.447,42.
Nella valutazione del reddito complessivo si tiene conto di tutte le somme soggette a tassazione IRPEF:
Ordinaria;
Separata;
Tassazione alla fonte.
Da ultimo si sommano nel reddito anche gli importi esenti da IRPEF.
Esclusi invece i seguenti redditi:
Il reddito derivante dall’abitazione principale;
Pensioni di guerra;
Indennità di accompagnamento;
L’importo aggiuntivo di 154,94 euro;
I trattamenti di famiglia;
L’indennizzo previsto dalla L. n. 210/1992 per i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Questi assegni non fanno reddito ai fini del calcolo.
Pensione di inabilità di cui alla Legge n. 222 del 1984: obbligatorio fare domanda
In forza della sentenza della Corte costituzionale e delle modifiche introdotte dal “Decreto Agosto”, l’incremento previsto per gli invalidi civili totali di cui al paragrafo precedente, viene esteso ai soggetti di età superiore ai diciotto anni, titolari della pensione di inabilità di cui alla Legge n. 222 del 1984.
Tuttavia per questi ultimi l’aumento non è automatico ma riconosciuto dal 1º agosto 2020, previa domanda dell’interessato.
La Circolare n. 107 precisa che avranno diritto all’aumento dal 1º agosto soltanto coloro che presenteranno apposita istanza all’Istituto entro il 9 ottobre 2020.
Per tutti gli altri, il beneficio sarà riconosciuto a partire dal primo giorno del mese successivo quello della domanda.
Sull’obbligo di domanda, per quanto riguarda l’incremento al milione, con la maggiorazione dell’assegno e il relativo incremento:
gli invalidi under 60, devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento;
gli invalidi over 60, invece, non devono presentare alcuna domanda in quanto l’incremento verrà riconosciuto d’ufficio.
Quando parte l’aumento pensioni di invalidità 2020?
Ancora dall’Inps non è stata fornita una data certa, soprattutto per gli incrementi automatici. Però, secondo l’ANMIC, Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili, i pagamenti dovrebbero essere elaborati a partire dal 2 novembre 2020, giorno ufficiale per il pagamento delle pensioni di novembre.